Il fondamento giuridico della tortura

Con la bolla Ad extirpanda del 15 maggio 1252, papa Innocenzo IV autorizzava definitivamente la tortura come strumento “lecito” per fare confessare chi veniva accusato di eresia. Tutti coloro che la voce pubblica, l’inchiesta segreta d’ufficio, una denuncia, la deposizione di testimoni venivano sospettati di essere eretici, erano citati a comparire davanti all’inquisitore. Se nell’interrogatorio il convenuto confessava subito, la causa veniva automaticamente istruita. Se invece negava, se ne ricercava la confessione con i mezzi più vari, dalla detenzione alla tortura.

Quest’ultima fu usata nei processi dell’Inquisizione ancor prima del 1252, pertanto Innocenzo IV si trovò a ratificare un “costume” che evidentemente era assai diffuso. Anche i suoi successori, Alessandro IV (1259) e Clemente IV (1265), ne fu confermarono l’uso. Se l’imputato non confessava dopo molte e ripetute torture, in generale veniva assolto, almeno dalle accuse più gravi. Le condanne andavano dall’abiura, all’obbligo di indossare croci colorate cucite sul vestito, fino al carcere perpetuo per i recidivi. Spesso ai condannati si comminavano pene pecuniarie che potevano arrivare fino alla confisca totale dei beni (cosa che detta adito a gravi abusi). La sentenza di condanna era di regola pronunciata pubblicamente, con una cerimonia detta sermo generalis, ma più nota come autodafé. La consegna al “braccio secolare” era accompagnata dalla preghiera che l’esecuzione della sentenza fosse formulata «senza effusione di sangue e pericolo di morte», ma in realtà non si ha un solo esempio di eretico consegnato al braccio secolare che abbia scampato la morte.

Questa “legalizzazione” della tortura nasce in un periodo storico che vede sorgere numerosi movimenti ritenuti eretici, tra cui i Catari e gli Albigesi, che “curiosamente” avevano in comune una dura critica all’opulenza e al potere materiale della Chiesa Cattolica. La decisione papale, infatti, segue di pochi mesi l’assassinio ad opera dei catari dell’inquisitore generale di Milano, Pietro da Verona, avvenuto nei pressi di Seveso il 6 aprile dello stesso anno. Pietro da Verona, proclamato poi Martire, era un inquisitore importante. Figlio di Catari, fu prematuramente tolto ai suoi genitori e avviato forzatamente al seminario, e “convertito” in un persecutore di eretici.

La reazione di quest’ultima fu esemplare al punto che Innocenzo IV nella sua bolla parla addirittura di “estirpazione”:

«Ad extirpanda de medio Populi Christiani haereticae pravitatis zizania…» (Per estirpare la maligna diffusione della pravità eretica da mezzo al popolo Cristiano…)

La bolla inoltre concedeva per la prima volta all’inquisitore la possibilità (praeterea Potestas) di avvalersi di un servizio personale di uomini, e con la sua promulgazione lascia ad esso libera competenza e territorialità, nonché la scelta degli strumenti a disposizione, per estorcere la confessione, fra cui la tortura, come recita il canone 26:

Teneatur praeterea Potestas, seu Rector omnes haereticos,quos captos habuerit, cogere citra membri diminutionem, et mortis periculum, tamquam vere latrones, et homicidas animarum, et fures sacramentorum Dei, et Fidei Christianae, errores suos expresse fateri, et accusare alios haereticos, quos sciunt, et bona eorum, et credentes, et receptatores, et defensores eorum, sicut coguntur fures, et latrones rerum temporalium, accusare suos complices, et fateri maleficia, quae fecerunt.

Con il tempo l’Inquisizione, per fortuna, si ridusse a una istituzione d’ordinaria amministrazione per la tutela del buon ordine, della fede e dei costumi nella vita interna della Chiesa. Si è però dovuto aspettare fino al 1965, e più precisamente la conclusione del Concilio Vaticano II, perché la congregazione del Sant’Uffizio venisse trasformata in Congregazione per la dottrina della fede, che fu diretta anche dal papa emerito Benedetto XV, con compiti più connessi alla promozione della ricerca teologica che alla repressione degli errori.

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