Il fondamento giuridico della tortura

Con la bolla Ad extirpanda del 15 maggio 1252, papa Innocenzo IV autorizzava definitivamente la tortura come strumento “lecito” per fare confessare chi veniva accusato di eresia. Tutti coloro che la voce pubblica, l’inchiesta segreta d’ufficio, una denuncia, la deposizione di testimoni venivano sospettati di essere eretici, erano citati a comparire davanti all’inquisitore. Se nell’interrogatorio il convenuto confessava subito, la causa veniva automaticamente istruita. Se invece negava, se ne ricercava la confessione con i mezzi più vari, dalla detenzione alla tortura.

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